Marcatura CE: Documenti emessi da ITC CNR sotto notifica

ITC CNR opera in qualità di Organismo Notificato (o Notified Body - NB) quale Organismo di Certificazione (di prodotto e del controllo della produzione in fabbrica) e Laboratorio di Prova notificato, sulla base di specifiche notifiche ricevute ai sensi dell'art.39 del REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011, per valutare e verificare la costanza della prestazione secondo le norme EN armonizzate ed agli ETA (European Technical Assessment rilasciati secondo le Specifiche Tecniche Armonizzate "EAD" o le Linee Guida "ETAG") per vari prodotti o famiglie di prodotti da costruzione. Tale attività comporta l'emissione di documenti che sono la base per apporre la marcatura CE sui prodotti da costruzione e il Registro consultabile in questa pagina elenca i documenti emessi da ITC CNR.

ITC CNR, ai sensi dell' Allegato D, punto 7 del Decreto Legislativo del 16 giugno 2017, n. 106, pubblica e mantiene aggiornato, su questo sito internet , un elenco dei prodotti certificati ed il relativo status, nonché le informazioni aggiuntive ritenute essenziali per una migliore rappresentazione dell'attività svolta. Tale decreto sostituisce ed aggiorna il precedente Decreto Ministeriale n. 156 del 3 luglio 2003.

Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata per la quale sia terminato il periodo di coesistenza desumibile dall'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011, ovvero sia conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige, salvo i casi previsti dall'articolo 5 del regolamento stesso, una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4, 6 e 7 del medesimo regolamento ed appone, all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato, la marcatura CE conformemente agli articoli 8 e 9 del citato regolamento.

La Commissione Europea ha stabilito per ogni prodotto diversi possibili Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP): 1+, 1, 2+, 3 e 4; tali sistemi sono riportati nella norma armonizzata o nell'ETA.
Il fabbricante per poter redige la Dichiarazione di Prestazione (DoP) e apporre la marcatura CE deve ottenere un certificato di costanza della prestazione nel caso di sistema di AVCP 1+ o 1 ovvero un certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica nel caso di sistema di AVCP 2+, certificati rilasciati da un Organismo Notificato (si veda data base “Nando - Enterprise and Industry” per individuare gli organismi notificati per le singole norme o EAD/ETAG).

Nei casi di sistema di AVCP di sistema 3 per redige la DoP e apporre la marcatura CE, il fabbricante deve ottenere rapporti di prova rilasciati da laboratorio notificato.

Nei casi di sistema di AVCP di sistema 4, il fabbricante redige la DoP e può apporre la marcatura CE a seguito della valutazione del prodotto mediante prove, calcoli o valori desunti da tabelle o da una documentazione descrittiva del prodotto e il controllo della produzione in fabbrica, senza la necessità dell'intervento di un organismo notificato.

Nel Registro Unico dei prodotti certificati ovvero provati/classificati da ITC CNR quale organismo notificato ai sensi del Regolamento (UE) N. 305/2011con n° 0970, gli elenchi dei certificati per l'AVCP sistemi 1+, 1, e 2+ sono consultabili nelle sezioni A, B, C ed E; per l' AVCP sistema 3, l'elenco dei rapporti di prova sotto notifica è consultabile nella sezione D.

Il Registro comprende dunque le seguenti sezioni:

  • un’elencazione unica ordinata cronologicamente a tipologia indistinta
  • le 5 sezioni sotto indicate suddivise per tipologia:
    1. Certificati di costanza della prestazione (Sistema AVCP 1+);
    2. Certificati di costanza della prestazione (Sistema AVCP 1);
    3. Certificati di conformità del controllo della produzione in fabbrica (Sistema AVCP 2+);
    4. Rapporti di prova sotto notifica (Sistema AVCP 3);
    5. Certificati di reazione al fuoco (Sistema AVCP 1).